Statuto
STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCIANTI PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA (COMPAG)
PRINCIPI ISPIRATORI E REGOLE DI COMPORTAMENTO
1.La Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'Agricoltura (in sigla COMPAG) si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
c) la democrazia interna quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Associazione propugna nel Paese;
d) la solidarietà, fra gli associati e nei confronti del Paese come carattere primario della sua natura associativa;
e) la responsabilità verso i soggetti associati e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
f) l'eguaglianza fra gli associati in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
h) l'europeismo quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. La Federazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per gli associati, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
d) partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.
TITOLO I° - I PRINCIPI
ART. 1 - Denominazione, durata, sede.
La Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'agricoltura (in sigla Compag), di seguito denominata Federazione, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore.
La Federazione ha sede in Bologna Piazza della Costituzione n. 8 ed aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo accettandone totalmente lo statuto che si applica nei casi non previsti dal presente.
La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali, subordinatamente al parere favorevole della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.
La sua durata illimitata.
ART. 2 - Scopi.
La Federazione si propone di rappresentare e tutelare gli interessi della categoria in tutti i settori dell'attività sindacale, economica, amministrativa, legislativa e fiscale, in armonia con le direttive generali della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo.Per il raggiungimento di tali scopi essa potrà:
1) Elaborare, promuovere ed attuare piani di carattere generale e sinergie operative per facilitare lo sviluppo economico e sociale dei settori merceologici aderenti.
2) Prestare servizi di assistenza nel campo sindacale, amministrativo, tecnico-legale.
3) Provvedere alla gestione ed amministrazione del patrimonio dell'ente.
4) Studiare ed attuare la soluzione dei problemi che interessino la categoria rappresentata.
5) Provvedere alla costituzione e alla tenuta di albi divisi per settori merceologici.
6) Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.
7) Espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati del Congresso sia ad essa direttamente affidato.
TITOLO II° - RAPPORTI ASSOCIATIVI
ART. 3 - I soci.
Sono soci della Federazione:
1) I Sindacati provinciali di categoria costituiti in seno alle Organizzazioni territoriali di carattere generale aderenti alla Confcommercio.
2) Gli operatori del settore aderenti alle sopracitate Organizzazioni territoriali ove non sia ancora costituito il Sindacato provinciale di categoria.
I soci di cui ai punti 1) e 2) possono altresì aderire alla Federazione anche in qualità di Socio Sostenitore conferendo alla Federazione ulteriore contributo stabilito dal Consiglio.
L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello della Confcommercio.
Gli operatori ed i Sindacati associati sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi e dalle delibere della Federazione, nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.
ART. 4 - Cause di perdita della qualità di socio.
Determinano la perdita della qualità di socio:
1) La mancata corresponsione dei contributi sociali;
2) le dimissioni presentate per iscritto dal socio stesso;
3) il decesso del socio;
4) la cessazione dell'attività ovvero la cessazione di Sindacato Provinciale di Categoria;
5) l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente statuto;
6) l'indegnità del socio;
7) lo scioglimento della Federazione, deliberato dal Congresso straordinario.
L'organo competente a decretare la perdita della qualità di socio è il Consiglio a maggioranza dei suoi membri.
ART. 5 - Doppio inquadramento.
1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'Organizzazione nazionale di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione alla Federazione comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.
TITOLO III° - ORGANI
ART. 6 - Organi.
Sono organi della Federazione:
1) Il Congresso Nazionale
2) Il Presidente
3) Il Consiglio
4) Il Presidente del Consiglio
5) La Giunta Esecutiva
6) Il Collegio dei Sindaci
7) L'Assemblea delle Province
8) Il Collegio dei Probiviri
ART. 7 - Il congresso nazionale.
Il Congresso Nazionale è costituito da:
1) Il Presidente di ciascun Sindacato provinciale di categoria di cui al precedente articolo 3 punto 1) ovvero altro rappresentante purché‚ socio del Sindacato stesso.
2) Gli operatori di cui al precedente articolo 3 punto 2).
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai componenti del Congresso in regola con il versamento dei contributi stabiliti dal Consiglio.
A ciascun Sindacato di cui all'articolo 3 punto 1) spettano tanti voti quanti sono i soci ad esso regolarmente iscritti ai quali si aggiunge un ulteriore voto per ciascun socio sostenitore appartenente al Sindacato stesso.
A ciascun operatore di cui all'articolo 3 punto 2) spetta un voto al quale si aggiunge un ulteriore voto qualora l'operatore sia anche socio sostenitore.
Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo forniti dalle Ascom, eventualmente integrati dalle schede d'adesione o altra documentazione equipollente per i casi in cui il predetto contributo non sia applicabile.
Ciascun componente il Congresso può delegare altro socio che non potrà comunque essere portatore di più di due deleghe.
ART. 8 - Congresso ordinario e straordinario.
Il Congresso può essere Ordinario o Straordinario.
Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce almeno ogni quattro anni su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci con le modalità che il Consiglio fisserà di volta in volta.
Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato dal Presidente della Federazione quando lo ritenga opportuno o per decisione del Consiglio o quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci aderenti presentando uno schema di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia decisa o richiesta dal Consiglio o dal prescritto numero di soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; altrimenti la convocazione sarà effettuata, entro i successivi 10 giorni, ad iniziativa dei proponenti.
ART. 9 - Votazioni.
Il Congresso, in via preliminare, stabilisce il sistema di votazione, ma per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni delle cariche si procede con votazione a scrutinio segreto.
Nelle votazioni a scrutinio non segreto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la votazione si ripete una seconda volta. Nel caso si verifichi nuovamente il risultato di parità, le proposte si intendono respinte. Nelle elezioni per le cariche statutarie, quando ci sia parità di voti tra i due eletti, s'intende eletto il più giovane.
ART. 10 - Competenze del congresso nazionale.
Il Congresso Nazionale:
a) delibera la linea politico-sindacale della Federazione;
b) esamina la relazione del Presidente Federale sulla politica sindacale e sulla gestione finanziaria;
c) elegge il Presidente della Federazione scegliendolo tra i titolari delle ditte o i rappresentanti legali delle società aderenti alla Federazione;
d) elegge il Consiglio composto da 10 a 20 membri;
e) elegge il Collegio dei Sindaci composto da tre effettivi e due supplenti;
f) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
g) delibera eventuali modifiche statutarie;
h) elegge il Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti.
ART. 11 - Il consiglio.
Il Consiglio è composto dai membri eletti dal Congresso Nazionale nonchè‚ da un numero fino a tre eventualmente cooptati dall'Organo stesso che decadono con il Consiglio che li ha eletti.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere nel suo seno il proprio Presidente e un Vicepresidente; inoltre designa cinque membri che andranno a comporre la Giunta Esecutiva.
Il Consiglio è convocato dal proprio Presidente almeno ogni 6 mesi e quante volte lo ritenga necessario il Presidente Nazionale o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o la Giunta o il Collegio dei Sindaci.
Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di Consiglieri, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; altrimenti la convocazione sarà effettuata entro i successivi 10 giorni ad iniziativa dei proponenti.
Il Consiglio viene convocato mediante lettera o telegramma ovvero fax da spedire, rispettivamente almeno 10 giorni o 5 giorni prima del giorno fissato per la convocazione, a ciascun Consigliere.
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza.
Per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni di competenza del Consiglio si procede con votazione a scrutinio segreto.
In caso di parità di voto, nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete l'operazione di voto si ripete e in caso di rinnovata parità le proposte si intendono respinte.
Nelle elezioni per le cariche interne, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende eletto il più giovane. Non sono ammesse deleghe.
ART. 12 - Il presidente del consiglio.
Il Presidente del Consiglio provvede alla direzione e al coordinamento delle attività del Consiglio, vigila sull'attuazione delle direttive generali emanate dal Congresso Nazionale, promuove gli indirizzi di politica sindacale della categoria, convoca e presiede l'Assemblea delle Province, riferisce ogni sei mesi al Presidente federale sull'attività svolta.
ART. 13 - Competenze del consiglio.
Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Congresso nazionale:
a) detta i criteri d'azione della Federazione;
b) può cooptare fino a tre ulteriori Consiglieri scelti tra gli operatori del settore e soci delle Organizzazioni Territoriali aderenti alla Confcommercio;
c) approva annualmente la relazione politica e finanziaria, nonchè‚ i bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dalla Giunta;
d) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Sindacati di cui all'art. 3 punto 1, di quelli dovuti dagli operatori di cui all'art. 3 punto 2, nonchè‚ la quota ulteriore dovuta dai soci sostenitori;
e) realizza le deliberazioni del Congresso nazionale e impartisce, tra un Congresso e l'altro le direttive generali per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'attività della Federazione, nonchè‚ di programmare gli indirizzi di politica sindacale della categoria;
f) nomina i componenti delle commissioni relative ai singoli settori merceologici;
g) delibera sulla perdita di qualità di socio nei casi previsti dall'art. 4 del presente statuto;
h) nomina il Segretario Generale della Federazione;
i) nella seduta precedente lo svolgimento del Congresso Nazionale procede a determinare le modalità per la partecipazione al Congresso dei soggetti che lo costituiscono;
l) adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti della Federazione, sia ad esso sottoposto dal Presidente.
ART. 14 - La giunta esecutiva.
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione, dal Presidente del Consiglio e da cinque membri del Consiglio. Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione o di chi ne fa le veci.
La Giunta Esecutiva tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio, provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre a ratifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.
ART. 15 - Il presidente della federazione.
Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma che può delegare al Presidente del Consiglio.
Egli vigila sull'andamento generale della Federazione e sulla regolare attuazione delle delibere degli Organi Collegiali.
Il Presidente:
a) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
b) convoca il Congresso Nazionale;
c) esercita, in caso di necessità e urgenza i poteri della Giunta, salvo riferire per ratifica alla stessa nella sua prima riunione successiva;
d) si sostituisce al Presidente del Consiglio in caso di inattività di questo.
ART. 16 - Il collegio dei sindaci.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso; i membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce al Congresso Nazionale; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
Nella sua prima riunione il Collegio provvede a eleggere nel suo seno il proprio Presidente.
L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato anche ai Sindaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 1øc. C.C..
ART. 17 - Collegio dei probiviri.
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.
Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.
ART. 18 - L'assemblea delle provincie.
L'assemblea provinciale è costituita dai presidenti dei sindacati provinciali aderenti alla Federazione di ciascuna provincia. L'assemblea si riunisce semestralmente ed ha compiti generali d'indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dalla Federazione all'interno delle singole province.
ART. 19 - Le cariche statuarie.
Tutte le cariche statutarie hanno la durata di quattro anni e sono gratuite. Le persone che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Federazione o di Presidente del Consiglio per due mandati quadriennali consecutivi, decorrenti dall'entrata in vigore del presente Statuto, non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.
In caso di recesso o decadenza di un Consigliere è lo stesso Consiglio che provvederà, se lo ritiene necessario, a rimpiazzare il posto vacante. Il Consigliere che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decade dalla carica e viene sostituito dal candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di vacanza del posto di Presidente della Federazione assume la presidenza il Presidente del Consiglio, il quale dovrà provvedere a convocare il Congresso entro 90 giorni dalla data della vacanza per l'elezione del nuovo Presidente.
ART. 20 - Incompatibilità.
1. Le cariche di Presidente, Presidente del Consiglio, membro di Giunta, nonchè‚ Segretario Generale, ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alla Federazione.
ART. 21 - Il segretario generale.
Il Segretario Generale della Federazione, se nominato, è responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina del personale della Federazione.
Assiste gli Organi della Federazione nell'espletamento dei compiti ad essi demandati.
Svolge, inoltre, funzioni di segretario degli organi collegiali e partecipa ai relativi lavori con voto consultivo.
ART. 22 - Comitato regionale di coordinamento.
La Federazione si attiverà per promuovere la Costituzione, in seno alle Unioni Regionali del Commercio, del Turismo e dei Servizi, un proprio comitato regionale di coordinamento sindacale il quale collaborerà a trattare e risolvere i problemi di specifico interesse regionale.
TITOLO IV° - PATRIMONIO - BILANCIO
ART. 23 - Il patrimonio.
Il patrimonio della Federazione è costituito dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dai contributi annuali versati dai soci, dai contributi volontari dei soci, da donazioni ed elargizioni conferite alla Federazione e dai proventi derivanti da eventuali pubblicazioni edite a cura della Federazione.
ART. 24 - Modifiche allo statuto e coordinamento.
Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Straordinario con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
Con le stesse modalità si può deliberare lo scioglimento della Federazione.
Il Congresso, che ha deliberato lo scioglimento, nomina da uno a tre liquidatori, determinandone i poteri e deliberando in merito alla devoluzione delle eventuali attività patrimoniali. Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione, le delibere dovranno essere verbalizzate da notaio.
ART. 25 - Disposizioni finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.